Statuto

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Art. 1 – DENOMINAZIONE
L’Associazione Giacche Verdi Lombardia, è un Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S), composta principalmente di Volontari a Cavallo, che intende seguire i dettami: della Legge Quadro in materia di VOLONTARIATO (L.266/91) e della Legge sull’AMBIENTE (Art. 13 L. 349/86), per operare prevalentemente con l’impiego del CAVALLO nella protezione Civile e Ambientale, nella tutela dei Diritti Civili, con finalità di solidarietà Sociale, impegnandosi ad osservare quanto disposto e previsto dall’Art. 10 D.Lgs. 460/97.

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE

Fermo restando che l’Associazione è a carattere regionale, riconosce la sovranità dei suoi Soci. Per meglio operare nel tessuto sociale e territoriale, Essa, è dotata di strutture periferiche, operative (denominate Gruppo, coordinate da un responsabile), per il controllo del territorio e per il raggiungimento degli scopi sociali, secondo l’allegato Regolamento. L’Associazione, sempre mantenendo la propria autonomia organizzativa, al fine di migliorare la propria operatività, può aggregarsi, associarsi o federarsi con altre associazioni che perseguono gli stessi scopi.

Art. 3 – SEDE

La sede legale dell’Associazione è in Corteolona (PV) Via Lotario 32/4. La sede può essere variata dal Consiglio Direttivo, con delibera a maggioranza dei componenti.

Art. 4 – SCOPI

L’associazione ha i seguenti scopi: la diffusione dell’impiego del cavallo come supporto nella protezione civile e ambientale;
istruire i propri Soci e chiunque lo richieda, al fine di cooperare con Enti Pubblici e Privati, Autorità Civili e Militari, nonché con altri Enti Associazionistici per la protezione civile e ambientale con l’impiego prioritario del cavallo;

risvegliare l’interesse attivo e fattivo della Società Civile per la conservazione ambientale;

istruire i propri Soci affinché individualmente o in gruppi organizzati, possano affiancarsi ai servizi di protezione civile e ambientale al fine di prevenire calamità e portare soccorso alle popolazioni in caso di disastri, ricercare e soccorrere persone disperse;

il controllo sulla legittima chiusura di sentieri, strade rurali di proprietà Pubblica e del comportamento sul territorio degli equituristi, di concerto con le Autorità preposte;

esercitare ogni attività connessa all’equitazione nei suoi rapporti con l’escursionismo, equiturismo, le attività del tempo libero all’aperto, e non.

organizzare lezioni, visite, escursioni per studenti della scuola dell’obbligo, al fine di stimolare ed incrementare la conoscenza ed il rispetto della natura e degli animali con particolare riferimento al cavallo;

organizzare raduni, attività non competitive, corsi teorico-pratici di equitazione al fine di preparare chiunque né abbia fattivo interesse all’impiego del cavallo in scopi socio-umanitari;

organizzare manifestazioni a scopo divulgativo, culturale e benefico;

organizzare corsi di formazione tecnico-professionale per i propri soci inerenti gli scopi sociali.

Art. 5 – SOCI

I Soci che compongono l’Associazione sono individuati in:

Soci Volontari Ordinari, sono Soci Operativi che prestano gratuitamente la propria opera al fine del conseguimento degli scopi sociali. Per assumere la qualifica di Socio Volontario ordinario occorre aver compiuto 14 anni, sottoscrivere apposita domanda al CDR, che avrà facoltà insindacabile di approvare o meno la richiesta, inoltre il richiedente dovrà godere dei diritti civili e non aver riportato condanne penali.

Soci Sostenitori, sono Soci non operativi che, condividendo gli scopi dell’Associazione contribuiscono al sostentamento della stessa.

Soci Benemeriti, sono soci che per la loro posizione sociale si prodigano con impegno a beneficio dell’Associazione e vengono riconosciuti tali per i loro meriti dal Consiglio Direttivo Regionale.

Qualsiasi prestazione da parte di Soci è fornita a titolo gratuito, così come qualsiasi carica sociale o incarico.

Art. 6 – DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno l’obbligo morale nel confronti degli altri Soci, di terzi e dell’Associazione, sia in ambito associativo che esterno, di comportarsi in modo corretto, nel pieno rispetto dello Statuto e dei regolamenti, al fine di non pregiudicare l’onorabilità dei Soci e dell’Associazione. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione annuale, la quota di rinnovo deve essere versata entro il 31 (trentuno) Gennaio di ogni anno. Il Socio di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, i Regolamenti, non si adegua alle direttive emanate dagli Organi Sociali, si rende comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Collegio dei Probiviri. Tutti i Soci di età superiore ai 18 (diciotto) anni, hanno diritto di voto nelle Assemblee dell’Associazione. Tutti i Soci di età superiore ai 18 anni hanno diritto di candidarsi per ricoprire cariche sociali alle condizioni dello Statuto. Tutti i Soci hanno il diritto di frequentare le sedi Sociali. Tutti i Soci in regola con la quota sociale, hanno diritto di accedere a tutti gli Atti dell’Associazione, formulandone richiesta verbale per la semplice visura, scritta per l’acquisizione documentale, previo rimborso delle spese di segreteria per la loro copiatura o spedizione, giusto quanto previsto dalla Legge 241/90 in materia di trasparenza. Tutti i Soci Volontari Ordinari hanno l’obbligo di indossare la divisa dell’Associazione per partecipare agli interventi e alle manifestazioni indette dalla stessa, i costi della divisa sono a carico dei Soci. Ciascun Socio può recedere dall’Associazione o essere radiato secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti. La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per morosità del pagamento della quota annuale, per radiazione.

Art. 7 – ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali sono costituiti da:

ASSEMBLEA ORDINARIA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ASSEMBLEA ELETTIVA

L’Assemblea Ordinaria: è convocata dal Presidente , entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno Sociale.

Sono compiti dell’Assemblea Ordinaria:

L’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo,

La discussione e l’approvazione del programma annuale delle attività.

L’Assemblea Straordinaria: è convocata dal Presidente o su richiesta scritta e motivata da almeno due terzi (2/3) del totale dei Soci iscritti.

L’Assemblea Elettiva: è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, ogni 4 (quattro) anni in corrispondenza del quadriennio Olimpico ed ogni qualvolta a causa di dimissioni, si rendesse necessaria l’elezione delle Cariche Sociali. In occasione delle votazioni elettive il Socio ha diritto di esprimere una preferenza per l’elezione del Presidente e tre preferenze per i componenti del Consiglio .

Sono compiti dell’Assemblea Elettiva:

L’elezione del Presidente ,

L’elezione del Consiglio .

Le convocazioni delle Assemblee avverranno con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i Soci almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata. Le Assemblee sono idonee a deliberare quando siano state regolarmente convocate ed in prima convocazione, siano presenti o rappresentati per delega la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, le Assemblee si intendono riunite in seconda convocazione ed idonee a deliberare qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le Assemblee, Ordinaria ed Elettiva, deliberano con il voto a maggioranza semplice. L’Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci presenti o rappresentati. Nelle Assemblee ogni Socio ha diritto di un voto, fatto salvo quanto previsto per le elezioni delle Cariche Sociali, purchè in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all’Associazione. Ogni Socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Socio, purchè entrambi in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all’Associazione. Sono ammesse tre deleghe per Socio. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente, dal Consigliere anziano o dal Socio anziano il quale nomina il Segretario dell’Assemblea. Dell’Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario che, firmato dallo stesso, dal Presidente e dal maggior numero di soci presenti, viene conservato agli Atti dell’Associazione e ogni Socio potrà prenderne visione previa richiesta.

Art. 8 – ORGANI E CARICHE SOCIALI

Le Cariche Sociali sono costituite da:

CONSIGLIO DIRETTIVO,

PRESIDENTE.

Il Consiglio Direttivo: è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri, questi, eletti dall’Assemblea Elettiva dei Soci ogni 4 (quattro) anni (quadriennio Olimpico), sono rieleggibili, in caso di dimissioni subentrerà il primo candidato non eletto, in caso di dimissioni contemporanee di tre Consiglieri, o di dimissioni del Presidente , il CD sarà sciolto e si terranno nuove elezioni. Il CD ha il compito di realizzare gli scopi sociali previsti dal presente Statuto, in particolare il CDR ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni: Organizzare i Soci in modo che possano essere raggiunti gli scopi sociali a livello periferico; operare con il contributo degli stessi nel campo della Protezione Civile, ambientale; emanare disposizioni per il buon funzionamento dell’Associazione; nominare gli istruttori Tecnici; nominare il Segretario Amministrativo; organizzare e deliberare la costituzione di Gruppi Locali, nominandone il responsabile; adottare tutte i provvedimenti necessari per adempiere a quanto previsto dall’Art. 4 del presente Statuto; redigere il bilancio annuale, da presentare ai Soci all’Assemblea Ordinaria; decide in maniera inappellabile in merito all’accoglimento delle domande di ammissione da parte di nuovi Soci. Il CD è presieduto dal Presidente ed è convocato dallo stesso mediante avviso a ciascun Consigliere anche in modo informale almeno quattro giorni prima della data di riunione, esso deve riunirsi almeno quattro volte all’anno o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il Presidente è tenuto a convocare il CD su richiesta scritta e motivata dei quattro Consiglieri. Le riunioni del CD sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il Presidente: è eletto dall’Assemblea Elettiva dei Soci, ed è rieleggibile. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il bilancio annuale da presentare ai Soci, vista la corrispondenza, nomina fra i componenti del Consiglio il Vice Presidente, suo sostituto. Ha facoltà di espletare con propria firma la gestione Bancaria dell’Associazione, in armonia con le decisioni del C.D.

Art. 9 – CARICHE NOMINALI

Le Cariche Nominali sono costituite da:

Delegato Tecnico: è nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci, in base alle qualità, alle attitudini tecniche, all’esperienza e conoscenza in materia di equitazione, protezione civile, ambiente, ecologia, cartografia e orientamento, organizzazione nel campo del turismo equestre. Il DT collabora con la Dirigenza per il buon funzionamento dell’Associazione, la carica è temporale e segue il mandato delle cariche sociali, è comunque facoltà del Consiglio Direttivo revocare la nomina con opportuna motivazione.

Segretario Amministrativo: è nominato dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Presidente , è facoltà del Presidente sentito il parere non vincolante del Consiglio Direttivo, nominare un Segretario Amministrativo Aggiunto. Il Segretario collabora con il Consiglio Direttivo, con il Presidente e con tutte le cariche espresse dal Consiglio Direttivo, cura l’aspetto amministrativo della Associazione, cura l’esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i Verbali nelle sedute del Consiglio Direttivo, coordina il Segretario Aggiunto, cura la corrispondenza, mantiene i rapporti con le strutture periferiche.

Art. 10 – SEGNO DISTINTIVO

Il segno distintivo, o altrimenti denominato stemma dell’associazione, è conforme allo stemma riportato in calce.

Art. 11 – COLLEGIO PROBIVIRI

Il Consiglio Direttivo nomina il Collegio dei PROBIVIRI (Commissione Disciplina) composto da tre Membri effettivi e da un Membro supplente, che durano in carica 4 (quattro) anni. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente della Commissione il quale assumerà l’incarico di Giudice Ispettore, mentre gli altri Membri assumeranno l’incarico di Ispettori. La Commissione è competente a giudicare tutte le violazioni commesse dai Soci ed a comminare tutte le sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina dell’Associazione. Il dispositivo disciplinare, secondo le norme previste dal Regolamento sarà inviato al Socio direttamente dal C.P. le sanzioni sono eseguite direttamente dal C.P. appena divenuto definitivo il provvedimento, dandone notizia al CDR. Le decisioni del C.P., sono appellabili solo al CDR, il quale vagliato opportunamente il ricorso emetterà propria sentenza inappellabile. Il CDR ha facoltà insindacabile di rimuovere dall’incarico i componenti il C.P., previo provvedimento scritto e motivato.

Art. 12 – COLLEGIO SINDACALE

Il Consiglio Direttivo nomina il Collegio Sindacale, esso è composto da tre Membri effettivi e da due supplenti. I Sindaci effettivi eleggono tra di loro il Presidente. Il C.S. ha il controllo della gestione contabile secondo quanto prevista dall’Art.25 D.Lgs. 460/97. Il Consiglio Direttivo ha facoltà insindacabile di rimuovere dall’incarico i componenti il C.S., previo provvedimento scritto e motivato.

Art. 13 – DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 14 – SCIOGLIMENTO

L’Associazione si scioglie per deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata su richiesta di almeno 4/5 (quattro quinti) dei Soci aventi diritto al voto. L’Assemblea è legalmente costituita con la presenza dei 4/5 (quattro quinti) aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione, per l’approvazione della proposta di scioglimento è necessario un quorum di 4/5 (quattro quinti) di voti favorevoli sul totale dei voti validi presenti. In caso di scioglimento, tutte le attività sociali, il patrimonio di beni mobili e immobili saranno devoluti ad altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, così come previsto dall’Art. 10 comma 1, lettera f, D.Lgs. 460/97, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190, Legge 662/96.

Art. 15 – ENTRATE

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

Dalle quote sociali versate annualmente dai Soci;

Dalle elargizioni fatte dai Soci o da Terzi;

Da contributi erogati da Pubbliche Amministrazioni;

Da sponsorizzazioni fatte da Soci o da Terzi;

Dalle entrate che possono concorrere a vantaggio dell’Associazione.

Gli eventuali utili o avanzi saranno impegnati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, così come previsto dall’Art. 10, comma 1, lettera e, D.Lgs. 460/97.

Art. 16 – PATRIMONIO

I1 Patrimonio dell’Associazione è costituito:

dagli eventuali avanzi di gestione;

dagli eventuali beni mobili e immobili che dovranno essere iscritti nel bilancio dell’Associazione che ne ha l’obbligo di redazione, così come previsto dall’Art. 10, comma 1, lettera g D.Lgs. 460/97.

Art. 17 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I Soci si impegnano a non adire ad altre Autorità che non siano quelle dell’Associazione, per la tutela dei loro diritti ed interessi in ambito Associativo, l’inosservanza della presente clausola comporta la sanzione prevista dal Regolamento di Disciplina.

Art. 18 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le norme contenute nei Regolamenti, nelle Deliberazioni emanate dall’Associazione e dalle Leggi dello Stato nonché dalle Leggi Internazionali.

Art. 19 – FORO COMPETENTE

Milano

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